La legge sulla trasparenza amministrativa

Chi è il titolare del diritto di accesso?

Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Sono titolari del diritto tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

 

 

 La legge sulla trasparenza amministrativa

Quali requisiti deve contenere la domanda per l'accesso?

La domanda deve necessariamente contenere:

◾le generalità del richiedente;

◾la motivazione;

◾l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;

◾gli estremi del documento richiesto o gli elementi che ne consentano l'individuazione;

◾la firma dell'interessato.

L'istanza di accesso può essere presentata:

◾personalmente, sottoscrivendola dinanzi al dipendente addetto a riceverla;

◾tramite posta elettronica, utilizzando la firma digitale, carta d'identità elettronica/carta nazionale dei servizi o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.);

◾per posta ordinaria, o fax, allegando la fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità o di riconoscimento.

 

 

La legge sulla trasparenza amministrativa

Come avviene l'accesso in caso di accoglimento della richiesta?

L'atto di accoglimento deve contenere, la sede presso cui rivolgersi ed il periodo di tempo in cui gli atti saranno disponibili. L'esame dei documenti avviene presso l'Ufficio indicato, nelle ore di apertura al pubblico dello stesso e, ove necessaria, alla presenza del personale incaricato. Il richiedente, o persona da lui incaricata mediante delega in carta semplice (con allegata fotocopia del richiedente), può estrarre copia degli atti d'interesse, subordinatamente al pagamento degli importi previsti dalle vigenti norme in materia di bollo. La visione degli atti è gratuita, mentre il rilascio di copie è subordinato al pagamento della somma (mediante applicazione di marche da bollo) di:

• € 0,26 per ogni due pagine in fotocopia (copie semplici);

• € 14,62 per ciascun foglio di quattro facciate (copie dichiarate "conformi all'originale").

 Al riguardo, su conforme parere dell'Agenzia delle Entrate, si precisa che l'imposta di bollo, nella misura di € 14,62 per ogni foglio (composto da quattro facciate), è dovuta sia sulla istanza di accesso che sulla copia degli atti, qualora quest'ultima venga richiesta e rilasciata in forma autenticata. La visione dei documenti e la loro estrazione in copia semplice deve intendersi, invece, esente da imposta di bollo, fatti salvi naturalmente i diritti di riproduzione (€ 0,26 ogni due facciate). Per le istanze di accesso finalizzate al rilascio di copie conformi all'originale che siano prive di imposta di bollo, gli interessati devono essere invitati a procedere alla loro "regolarizzazione", ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.P.R. 184/2006.(1)

 Qualora precisato nell'istanza di accesso, è possibile ottenere copia dei documenti anche in formato telematico, su supporto informatico (cd/dvd vergine), fornito dall'interessato o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale modalità di accesso può essere consentita gratuitamente.

 

 

La legge sulla trasparenza amministrativa

E' possibile che alla richiesta di accesso venga opposto un diniego?

Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso devono essere motivati. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati negli articoli 1048, 1049, 1050 del D.P.R. 90/2010.

 Contro le determinazioni di mancato accoglimento dell'istanza è possibile ricorrere, entro il termine di 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero chiedere, nello stesso termine, il riesame alla Commissione per l'accesso di cui all'art. 27 della stessa Legge.

 

 

La legge sulla trasparenza amministrativa

Come si ottiene l'accesso alla documentazione relativa al rilevamento degli incidenti stradali?

Gli interessati possono richiedere agli organi che espletano servizi di polizia stradale (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale) le informazioni acquisite relativamente: ◾alle modalità dell'incidente;

◾alla residenza ed al domicilio delle parti;

◾alla copertura assicurativa dei veicoli ed ai dati d'individuazione di questi ultimi.

Per ottenere le predette informazioni, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con lettera raccomandata A.R., al Comando o Ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto al rilevamento dell'incidente.

 Il Comando o Ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

 

La Legge sulla Trasparenza Amministrativa

Come si ottiene l'accesso alla documentazione relativa agli incidenti stradali con persone decedute o ferite?

In caso di incidente che abbia causato la morte della persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'Autorità Giudiziaria competente.

Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di un procedimento penale, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e "vidimata" dalla medesima Autorità, dell'avvenuto decorso del termine utile per la presentazione della querela.

Con l'entrata in vigore della Legge 7 dicembre 2000 nr. 397 recante disposizioni in materia di indagini difensive, è stato inserito l'articolo 391 quater del codice di procedura penale, che regola la richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione, da parte dei difensori. Secondo tale disposizione il difensore, ai fini delle indagini difensive, può chiedere i documenti in possesso della Pubblica Amministrazione e di estrarne copia a sue spese; l'istanza deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

 In linea di principio, quindi, le informazioni relative agli incidenti stradali con feriti e/o deceduti, vanno fornite ai difensori delle persone coinvolte nell'incidente in qualità di indagati. In tali casi prima di concedere l'accesso è necessario valutare la documentazione richiesta e consultare il Sostituto Procuratore competente.

 

Legione "Marche"

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60122 - Ancona

071.5037360
fax 071.5037217

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